Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011
Art. 14
- Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009 )
1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all’articolo 38 comma 2 lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all’articolo 38 comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un’assemblea convocata all’inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:
a) uno per l’Area vasta centro;
b) due per l’Area vasta nord-ovest;
c) due per l’Area vasta sud-est.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.