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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

SEZIONE I
Selezioni pubbliche
Art. 2
Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno (articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009 )
1. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato mediante:
a) selezione per esami;
b) selezione per titoli ed esami;
c) selezione per titoli;
d) selezione per corso-concorso.
2. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.
3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).
4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 3
1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale da reclutare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;
b) per il personale da reclutare nelle aree degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.

, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.
2. Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 1.

in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell’idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L’assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia. (24)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.

Art. 4
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (articolo 28, l.r. 1/2009 )
1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all’assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis della l.r. 1/2009 , le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell’avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l’assunzione dello stesso soggetto per più di una volta (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

.(26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

, nel rispetto dell’ordine delle stesse.
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima per l’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

solo al termine del rapporto di lavoro in essere. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che (75)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato oppure (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

Art. 5
1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell’assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.
Art. 6
Selezione per titoli ed esami (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Art. 7
1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.
Art. 8
1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base all’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.
2. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per l’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.
Art. 9
1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2. L’amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Al termine della preselezione la commissione comunica l’esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alle prove d’esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
Art. 10
Categorie riservatarie e preferenze (articolo 24, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;
b) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 18, comma 2 della l. 68/1999 , senza computare i vincitori della selezione;
c) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. (81)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età.
Art. 11
Abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.