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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

CAPO V
Disposizioni finali
Art. 43
Abrogato.
Art. 43 bis
Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego (68)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 29.

1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale')” si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
a) l’articolo 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;
b) l’articolo 4, comma 6 bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l’amministrazione per disporre l’esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all’assunzione.
2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
4. La disposizione dell’articolo 39 bis si applica anche agli incarichi di verificazione già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
Art. 43 ter
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, per i dipendenti della Giunta regionale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico:
a) la funzione di editore è esercitata dal direttore generale;
b) le attività valutative e autorizzatorie sono svolte dal direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
2. Per il direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Giunta regionale, la funzione di cui al comma 1, lettera a) è esercitata dal direttore generale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci fino all’applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 2016-2018.
Art. 44
1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato) è abrogato.
2. Cessano altresì di avere efficacia i seguenti atti:
a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632;
b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127.
Art. 45
Disposizione di coordinamento (articolo 70 l.r. 1/2009 )
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.