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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

CAPO III
- Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.
2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della settimana o su mesi dell'anno.
3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.
4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Art. 27
1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.
3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'articolo 29 bis.
Art. 28
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:
a) per il personale a tempo determinato;
b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
c) per il personale dirigente;
1 bis. Al personale a tempo determinato delle strutture di supporto di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), 53, comma 1, lettera c) e 56, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2009 non si applica il divieto di trasformazione di cui al comma 1, lettera a). (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 9.

2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione di elevata qualificazione (122)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 15.

è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R, articolo 1.

2 bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 21)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R, articolo 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.