Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 6
Selezione per titoli ed esami (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.