Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 37
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b), l.r. 1/2009 ) (60)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 22.

1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale;
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente; (112)

Lettera inserita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 . (113)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
11. Nel caso degli incarichi di cui all’Sito esternoarticolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 , si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.