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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 3
1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale da reclutare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;
b) per il personale da reclutare nelle aree degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.

, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.
2. Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 1.

in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell’idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L’assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia. (24)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.