Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 28 decies
1. E’ istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di :
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall’amministrazione.
2. L’OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.
3. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle competenti strutture regionali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.