Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 21
Comunicazione dell’esito delle prove scritte (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l’attribuzione dei punteggi, trasmette gli esiti della prova scritta all’amministrazione, che provvede a comunicare (100) agli interessati l’ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.