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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 2
Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno (articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009 )
1. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato mediante:
a) selezione per esami;
b) selezione per titoli ed esami;
c) selezione per titoli;
d) selezione per corso-concorso.
2. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.
3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).
4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.