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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 14
1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere all’ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
3. L’amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel relativo avviso.
4. Al termine della prima prova d’esame, la commissione comunica l’esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede (90)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 8.

all’ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
5. L’amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, disporre con provvedimento motivato l’esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo (91)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 8.

si applicano anche alle prove preselettive di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.