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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

SEZIONE I
- Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione
Art. 28 bis
Principi generali (articolo 20 l.r. 1/2009 )
1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:
a) migliorare l’organizzazione dell’ente e la qualità delle prestazioni erogate;
b) incentivare il buon andamento dell’amministrazione;
c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all’organizzazione.
2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.
Art. 28 ter
1. Ai fini dell’attuazione dei principi di cui all’articolo 28 bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria (38)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 10.

regionale.
2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:
a) la individuazione degli obiettivi, con l’articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
b) l’assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse;
c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
e) l’applicazione di sistemi premianti;
f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.
Art. 28 quater
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 28 ter, comma 2, lettera a) sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell’organizzazione e dei processi;
g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.
Art. 28 quinquies
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa, (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 11.

.
2. Nella programmazione (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

della prestazione organizzativa sono definiti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, (41)

Parole inserite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 11.

gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell’avvocato generale e dei direttori. (13)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 2.

3. In coerenza con la programmazione (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione (12)

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 2.

e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle aree.(125)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

Art. 28 sexies
- Relazione sulla qualità della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell’anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Art. 28 septies
- Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 ) (42)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 12.

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell’ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nella programmazione (126)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 17.

della prestazione organizzativa.
3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:
a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) valutazione dell’efficienza dell’amministrazione nell’impiego delle risorse a disposizione;
c) individuazione e valutazione degli effetti dell’azione amministrativa, anche mediante l'apporto dei cittadini e degli altri utenti finali, relativamente al grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi resi; (42)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 12.

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.
Art. 28 octies
- Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione.
2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:
a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nella programmazione (127)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 18.

della prestazione organizzativa;
b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;
c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l’articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.
4. L’incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
Art. 28 novies
- Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.
SEZIONE II
Organismo indipendente di valutazione
Art. 28 decies
1. E’ istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di :
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall’amministrazione.
2. L’OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.
3. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle competenti strutture regionali.
Art. 28 undecies
- Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (articolo 20, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta. (10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.

1 bis. Alle riunioni dell’OIV partecipa un dirigente dell’amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali. (14)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 3.

2. I componenti dell’OIV sono in possesso di:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.
3. Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi, nonché quelle previste dall’Sito esternoarticolo 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
4. Ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili. (10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.

SEZIONE III
Strumenti volti a premiare il merito
Art. 28 duodecies
Sistema premiante e fasce di merito (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 )
1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:
a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
2. L’attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nella programmazione (128)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
3. L’attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle aree (129)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.
4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle aree (129)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

che si colloca nella fascia di merito più alta.
5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
7. L’OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell’avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

7 bis. Ai fini dell’approvazione della relazione di cui all’articolo 28 sexies, l’OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture. (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione. (18)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009 , è determinato l’eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all’avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

Art. 28 terdecies
1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 28 quaterdecies
Premio per l’efficienza (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 )
1. L’amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all’incremento delle somme per la medesima contrattazione.
Art. 28 quinquiesdecies
Attribuzione di incarichi e responsabilità (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 )
1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 28 sexiesdecies
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 )
1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell’accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 28 septiesdecies
Disposizioni di prima applicazione
1. Per l’anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.
2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell’anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all’anno 2012.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.