Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 37
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b), l.r. 1/2009) (60)
1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale;
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente; (112)
b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (113)
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
11. Nel caso degli incarichi di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, dello stesso d.lgs. 50/2016.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.