Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 31
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a) (47), l.r. 1/2009)
1. Gli incarichi extraimpiego autorizzati (47) devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego (47) per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati (48), sono rilasciate per la durata massima di un anno.
3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 bis, è preclusa la titolarità di partita IVA. (70) (111). (49)
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della l.r. 1/2009, a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’articolo 34 bis della l.r. 1/2009. (71)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.