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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 12
1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3) essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria; (83)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; (84)

Lettera inserita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

c) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985 (85)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

;
h) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
i) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico; (30)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 5.

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”).
3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale.
5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all’amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.
8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.
9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica. (87)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva. (87)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.