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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

CAPO IV
Attività extraimpiego
SEZIONE I
Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi
Art. 29
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2009 presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
Art. 29 bis
Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (articolo 30, comma 2, l.r. 1/2009 ) (44)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 14.

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del personale.
2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2009 assunti a tempo parziale non superiore al 50 per cento, il soggetto competente alle autorizzazioni di cui al comma 1 è il direttore generale, acquisito il parere del responsabile della struttura di supporto.
Art. 30
Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (articolo 33, comma 6, l.r. 1/2009 )
1. Il direttore della direzione di assegnazione del dipendente, sulla base del parere del dirigente di cui all’articolo 29, comma 3, valuta la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con i compiti d'ufficio. (45)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 15.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:
a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;
b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;
c) attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione (46)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 15.

di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.
4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l’erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.
5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.
Art. 31
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a) (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi extraimpiego autorizzati (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della l.r. 1/2009 , a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 . (71)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1.

Art. 32
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a) (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

, l.r. 1/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009 , si considerano incarichi extraimpiego (51)

.Parola inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sul rendimento lavorativo del dipendente (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

.
2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all’Sito esternoarticolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 165/2001 . (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell’arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.
5. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.
Art. 33
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1, l.r. 1/2009 ) (54)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 18.

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’articolo 33 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.
2. La comunicazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 della l.r. 1/2009 è effettuata ai fini della valutazione della compatibilità e dell’insussistenza di conflitto di interessi tra l’incarico o l’attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.
Art. 34
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l’autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione (55)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 19.

competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all’articolo 29, comma 2.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.
SEZIONE II
Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 35
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (articolo 34, commi 2 e 5, lettera a) (56)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

, l.r. 1/2009 )
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 , la struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 , competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:
a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.
3. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 . (57)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

3 bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), l'accertamento di cui al comma 3 è comunicato al direttore della direzione competente alla proposta di nomina del commissario. (58)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3 bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. (57)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

5. Copia dell’atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 42.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).
Art. 36
1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l’aggiornamento con cadenza di norma semestrale.
2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d’ufficio nel registro di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;
b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.
4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l’incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.
Art. 37
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b), l.r. 1/2009 ) (60)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 22.

1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale;
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente; (112)

Lettera inserita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 . (113)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
11. Nel caso degli incarichi di cui all’Sito esternoarticolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 , si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 .
Art. 38
Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro (articolo 34, commi 3 e 5, l.r. 1/2009 ) (61)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 23.

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana, il personale non dirigente incaricato dell’attività retribuita di docenza e tutoraggio percepisce un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.
2. Il direttore generale, i direttori e i dirigenti svolgono gli incarichi di docenza organizzati dalla Regione Toscana a titolo gratuito.
3. Ove i corsi di formazione di cui al comma 1 siano svolti al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetta il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.
4. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
Art. 39
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009 ) (62)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 24.

1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34 della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di valenza interna (114)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero. (115)

Comma inserito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009 è versato all'amministrazione. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2.

Art. 39 bis
1. Lo svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), se ne è disposta la retribuzione, non si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (articolo 34, comma 5 (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 27.

, l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni: (66)

Alinea così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 27.

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Art. 42
Anagrafe delle prestazioni (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un’anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:
a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
b) i compensi erogati dall’amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l’entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.
3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall’amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l’entità dei compensi a questi erogati nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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