Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
CAPO III
- Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26
Rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 ) (33)
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.
2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della settimana o su mesi dell'anno.
3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.
4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Art. 27
Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 ) (34)
1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.
3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'articolo 29 bis.
Art. 28
Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 ) (35)
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:
a) per il personale a tempo determinato;
b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
c) per il personale dirigente;
1 bis. Al personale a tempo determinato delle strutture di supporto di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), 53, comma 1, lettera c) e 56, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2009 non si applica il divieto di trasformazione di cui al comma 1, lettera a). (37)
2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione di elevata qualificazione (122) è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico. (20)
2 bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 21)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.