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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

CAPO II
Reclutamento del personale
SEZIONE I
Selezioni pubbliche
Art. 2
Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno (articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009 )
1. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato mediante:
a) selezione per esami;
b) selezione per titoli ed esami;
c) selezione per titoli;
d) selezione per corso-concorso.
2. Il personale da inquadrare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti (116)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 10.

viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.
3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).
4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 3
1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale da reclutare nelle aree degli operatori e degli operatori esperti, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;
b) per il personale da reclutare nelle aree degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione, (117)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 11.

mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.

, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.
2. Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 1.

in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell’idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L’assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia. (24)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 1.

Art. 4
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (articolo 28, l.r. 1/2009 )
1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all’assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis della l.r. 1/2009 , le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell’avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l’assunzione dello stesso soggetto per più di una volta (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

.(26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

, nel rispetto dell’ordine delle stesse.
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima per l’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

solo al termine del rapporto di lavoro in essere. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che (75)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato oppure (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

Art. 5
1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell’assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.
Art. 6
Selezione per titoli ed esami (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Art. 7
1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.
Art. 8
1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base all’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.
2. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per l’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.
Art. 9
1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2. L’amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Al termine della preselezione la commissione comunica l’esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alle prove d’esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
Art. 10
Categorie riservatarie e preferenze (articolo 24, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;
b) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 18, comma 2 della l. 68/1999 , senza computare i vincitori della selezione;
c) appartenenti alle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati (80)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. (81)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 5.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età.
Art. 11
Abrogato.
SEZIONE II
- Procedure di selezione
Art. 12
1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3) essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria; (83)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; (84)

Lettera inserita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

c) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985 (85)

Parole aggiun te con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

;
h) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
i) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico; (30)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 5.

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”).
3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale.
5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all’amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.
8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.
9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica. (87)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva . (87)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 6.

Art. 13
1. La domanda di ammissione alla selezione e l’eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell’avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall’avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale. (88)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 7.

2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.
3. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall’avviso. L’amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate (89)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 7.

oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l’irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.
Art. 14
1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere all’ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
3. L’amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel relativo avviso.
4. Al termine della prima prova d’esame, la commissione comunica l’esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede (90)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 8.

all’ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
5. L’amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, disporre con provvedimento motivato l’esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo (91)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 8.

si applicano anche alle prove preselettive di cui all’articolo 9.
Art. 15
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale (92)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

.
2. Le commissioni per la copertura di posti delle aree degli operatori e degli operatori esperti (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente. (93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

3. Le commissioni per la copertura di posti dell’area degli istruttori (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.(93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

3 bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione. (94)

Comma inserito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì nominati un supplente per le commissioni relative ai posti delle aree degli operatori e degli operatori esperti (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

e due supplenti per le commissioni relative ai posti dell’area degli istruttori (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

o superiore (95)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l’ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale inquadrato in area non inferiore a quella degli istruttori. (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.
6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza. (93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.
9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in aree (121)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

inferiori a quella della selezione bandita.
10. I componenti delle commissioni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.
11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.
12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all’articolo 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.
13. La commissione costituita per i fini di cui all’articolo 24, comma 8, della l.r.1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall’amministrazione.
Art. 16
1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l’amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
2. Le sottocommissioni provvedono all’assistenza alle prove scritte e pratiche, all’esame dei risultati delle stesse ed all’espletamento delle prove orali.
3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un’unica graduatoria ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 .
Art. 17
Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009 )
1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul BURT.
2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.
3. L’inosservanza dei termini è giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore (97)

Parola soppressa con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 10.

competente in materia di personale.
Art. 18
Adempimenti della commissione esaminatrice (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009 )
1. La commissione (98)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 11.

procede all’esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all’effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l’astensione.
3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d’esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.
6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall’incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.
7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 19
1. Il compenso base per i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e i segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per titoli ed esami e per soli esami, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 500,00.
2. Il compenso di cui al comma 1 è maggiorato dei seguenti importi:
a) fino a euro 500,00 per selezioni da 100 a 1.000 candidati ammessi;
b) fino a euro 1.000,00 per selezioni con oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato nei seguenti casi:
a) fino a euro 500,00 nel caso di svolgimento di prova preselettiva;
b) fino a euro 500,00 per selezioni con alto livello di complessità in relazione alle modalità di espletamento delle singole prove concorsuali;
c) fino a euro 500,00 per la valutazione dei titoli.
4. Il compenso per i componenti effettivi e supplenti e il segretario delle commissioni esaminatrici delle selezioni per soli titoli, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 300,00, maggiorato fino ad euro 500,00, qualora i candidati ammessi superino le 500 unità.
5. L’ammontare effettivo del compenso di cui ai commi 2, 3 e 4 è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso complessivo è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e il segretario hanno partecipato.
6. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell’articolo 16, i compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
7. Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all’amministrazione regionale, sono corrisposti i compensi di cui al presente articolo nel caso in cui svolgano l’incarico come attività extraimpiego remunerata.
8. Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
9. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
Art. 20
1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul BURT o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalità di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.
Art. 21
Comunicazione dell’esito delle prove scritte (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l’attribuzione dei punteggi, trasmette gli esiti della prova scritta all’amministrazione, che provvede a comunicare (100)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 13.

agli interessati l’ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Art. 22
Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia (101)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 14.

o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa.
3. Il rinvio è concesso su richiesta dell’interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
4. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista.
5. Il termine di rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.
6. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2.
Art. 23
1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare o rinnovare (103)

Parole inserite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 15.

le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 12.
3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere (105)

Parola soppressa con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 15.

confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’assunzione.
4. Prima di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro l’amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all’impiego.
5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l’amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.
Art. 24
1. L’assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie può essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire.
3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire possono essere confermati (106)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 16.

nelle sedi di appartenenza.
Art. 25
Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali.(articolo 24, comma 2, lettera b) (108)

Parole inserite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 17.

l.r. 1/2009 )
1. Con deliberazione della Giunta regionale (109)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 17.

sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:
a) determinazione delle prove scritte;
b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
c) svolgimento delle prove scritte;
d) svolgimento delle prove orali;
e) svolgimento di altre prove;
f) punteggio delle singole prove e punteggio finale;
g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati.
Art. 25 bis
1. Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l’integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3. Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
a) per le prove preselettive, le attività di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo;
b) per le prove scritte, le attività di cui all’articolo 5, comma 2.
4. I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.