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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 48
- Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, della l.r. 8/2006 , il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l’orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:
a) per specchi d’acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;
b) per specchi d’acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
c) per specchi d’acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.
2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.
2 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 25.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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