Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 46
- Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. L’approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua.(25)
3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell’acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l’acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell’acqua prima della sua immissione in vasca.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.