Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 28
- Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le acque di ricircolo (17) possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l’agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell’acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell’acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell’attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.