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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 16
- Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 , gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

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3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l’esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un’altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

7. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 , per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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