Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 15
- Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite.(10)
2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all’azione dei comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un’altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all’azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l’incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.