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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


visto l’articolo 42 dello Statuto;


vista la legge regionale 16 giugno 2008, n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 03 dicembre 2010;


visto il parere della direzione generale della presidenza;


vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell’11 gennaio 2010;


visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio 2010 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio 2010 con la quale è stato adottato il regolamento;


Considerato quanto segue


1. il presente regolamento dà attuazione all’articolo 11 della legge regionale 36/2008 che disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza di cui alla Sito esternolegge 11 agosto 2003, n. 218 ;


2. l’esigenza di garantire condizioni omogenee e comportamenti univoci su tutto il territorio regionale a tutela della concorrenza tra le imprese che svolgono il servizio di noleggio autobus con conducente ha posto la necessità di disciplinare le modalità di rilascio del titolo autorizzativo nonché le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso a tale professione;


3. si è posta altresì l’esigenza di coordinare le modalità e le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione riordino normativo 2009 );


4. al fine di costituire -come richiesto dalla normativa nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano l’attività oggetto del presente regolamento anche in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo delle società dell’informazione e conoscenza) sono stabilite :


a) le modalità di tenuta e organizzazione, presso la struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese;


b) gli adempimenti posti a carico delle province in ordine alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternotitolo I, capo I della legge 40/2009 e degli standard tecnologici e informativi della Sito esternolegge 54/2009 ;


c) la trasmissione annuale - da parte della struttura regionale competente - dei suddetti dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità concordate con il Ministero stesso e compatibili con gli standard tecnologici e informativi della Regione;


5. è necessario introdurre, nella more della completa attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolare riferimento allo svolgimento per via telematica dei procedimenti di competenza dei SUAP, disposizioni procedurali transitorie finalizzate ad assicurare l’immediata operatività del presente regolamento ;


6. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo:


si approva il presente regolamento:

CAPO I
- Norme generali
Art. 1
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) disciplina le modalità del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell’Unione Europea n. 98/76/CE ) e alle relative disposizioni attuative, nonché le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese.
CAPO II
- Rilascio del titolo autorizzativo e verifica della permanenza dei requisiti
Art. 2
- Modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente (articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008 )
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione della provincia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 36/2008 , l’impresa presenta apposita domanda allo sportello per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, secondo le modalità previste dal titolo II , capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
2. La domanda di cui al comma 1 contiene in particolare le seguenti dichiarazioni :
a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale o indicazione del luogo della principale organizzazione aziendale, se diverso dalla sede legale;
b) generalità del titolare o del legale rappresentante e, se diverso, del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 395/2000 ;
c) generalità dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone e dell’amministratore unico ovvero dei membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente, ai fini di quanto previsto dall’articolo 5 del Sito esternod.lgs. 395/2000 ;
d) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale previsti dal Sito esternod.lgs. 395/2000 ;
e) numero di autobus immatricolati o da immatricolare al servizio di noleggio con conducente, con l’indicazione di tutti i dati identificativi del mezzo e anno di prima immatricolazione;
f) specifica della dotazione di aree di sosta, di depositi o di altre soluzioni tecniche nella disponibilità dell’impresa che costituiscano idoneo ricovero per il parco autobus;
g) iscrizione al registro delle imprese;
h) numero dei soggetti abilitati alla guida e natura giuridica del rapporto di lavoro del personale rientrante nelle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
i) possesso, da parte degli addetti preposti alla guida, dei documenti che abilitano alla guida di cui all’Sito esternoarticolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
j) dichiarazione di non essere in possesso di altra autorizzazione.
3. Il requisito della capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera d), è dichiarato facendo riferimento alla documentazione prevista dall’Sito esternoarticolo 6, comma 2 del d.lgs. 395/2000 ovvero al possesso dell’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 3 del d.lgs. 395/2000 rilasciata dalle imprese bancarie, secondo le modalità ivi previste.
Art. 3
- Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al Sito esternod.lgs. 395/2000 (articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008 )
1. La provincia competente provvede alla verifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008 con cadenza triennale e comunque quando, anche sulla base di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi in ordine alla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 Sito esternod.lgs. 395/2000 .
2. La verifica di cui all’articolo 1 avviene con le seguenti modalità:
a) con riferimento ai requisiti dell’onorabilità e dell’idoneità professionale, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod.p.r. 445/00 ;
b) con riferimento al requisito della capacità finanziaria, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti e la relativa documentazione direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle imprese che hanno rilasciato l’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 3, del d.lgs. 395/2000 .
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possono avvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capo I, della l.r. 40/2009 .
CAPO III
- Modalità di tenuta del Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
Art. 4
- Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Il Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominato “Registro”, è istituito, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 , presso la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.
Art. 5
- Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. La struttura della direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali competente in materia di trasporti, di seguito denominata “struttura competente”, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro.
2. Il Registro è suddiviso in sezioni riferite alle singole province ed è organizzato tramite l’ausilio di supporti informatici nel rispetto degli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla provincia di riferimento, ed in particolare:
a) il numero progressivo di iscrizione ;
b) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partiva Iva dell’impresa;
c) la sede legale dell’impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;
d) il numero e la data dell’autorizzazione;
e) il numero, le caratteristiche e i dati identificativi degli autobus in dotazione;
f) l’annotazione degli autobus acquistati coi finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2008 .
4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura competente provvede, sentita la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, alla realizzazione di apposita banca dati con le modalità tecniche conformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009 .
Art. 6
- Adempimenti delle province (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Le province, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, inviano alla struttura competente l’elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione degli elementi di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Entro i suddetti termini le province provvedono a comunicare ogni altra informazione necessaria per l’organizzazione e l’aggiornamento del Registro, ivi comprese le eventuali modifiche dei dati conseguenti alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 Sito esternodel d.lgs. 395/2000 .
3. I dati e le informazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dalle province in coerenza con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2009 ed in conformità con gli standard tecnologici e le modalità previste dalla l.r. 54/2009 .
4. Le province, nei rispettivi ambiti territoriali, sono titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 7
- Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la struttura competente invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito elenco contenente i dati inviati dalle province, strutturati su base regionale.
2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono definite in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compatibilmente con gli standard tecnologici e informativi della Regione.
3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel d.lgs. 196/2003 .
CAPO IV
- Norme transitorie
Articolo 8
- Disposizioni procedurali transitorie (articolo 11 l.r. 36/2008 )
1. Fino all’attivazione delle procedure telematiche di cui al Titolo II, capo III della l.r. 40/2009 :
a) la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, da parte delle imprese può essere effettuata anche in formato cartaceo secondo le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall’articolo 37 della l.r. 40/2009 ;
b) i SUAP rendono disponibile la modulistica, predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione della domanda.
2. Fino alla adozione delle disposizioni attuative del Titolo I, Capo I, della l.r. 40/2009 :
a) le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 3, sono effettuate in modalità telematica o in modalità cartacea;
b) le province rendono disponibili i dati e le informazioni di cui all’articolo 6, comma 3, su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009 .


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.