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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO III
- Modalità di tenuta del Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
Art. 4
- Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Il Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominato “Registro”, è istituito, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 , presso la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.
Art. 5
- Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. La struttura della direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali competente in materia di trasporti, di seguito denominata “struttura competente”, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro.
2. Il Registro è suddiviso in sezioni riferite alle singole province ed è organizzato tramite l’ausilio di supporti informatici nel rispetto degli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla provincia di riferimento, ed in particolare:
a) il numero progressivo di iscrizione ;
b) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partiva Iva dell’impresa;
c) la sede legale dell’impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;
d) il numero e la data dell’autorizzazione;
e) il numero, le caratteristiche e i dati identificativi degli autobus in dotazione;
f) l’annotazione degli autobus acquistati coi finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2008 .
4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura competente provvede, sentita la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, alla realizzazione di apposita banca dati con le modalità tecniche conformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009 .
Art. 6
- Adempimenti delle province (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Le province, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, inviano alla struttura competente l’elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione degli elementi di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Entro i suddetti termini le province provvedono a comunicare ogni altra informazione necessaria per l’organizzazione e l’aggiornamento del Registro, ivi comprese le eventuali modifiche dei dati conseguenti alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 Sito esternodel d.lgs. 395/2000 .
3. I dati e le informazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dalle province in coerenza con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2009 ed in conformità con gli standard tecnologici e le modalità previste dalla l.r. 54/2009 .
4. Le province, nei rispettivi ambiti territoriali, sono titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 7
- Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la struttura competente invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito elenco contenente i dati inviati dalle province, strutturati su base regionale.
2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono definite in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compatibilmente con gli standard tecnologici e informativi della Regione.
3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel d.lgs. 196/2003 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.