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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO II
- Rilascio del titolo autorizzativo e verifica della permanenza dei requisiti
Art. 2
- Modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente (articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008 )
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione della provincia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 36/2008 , l’impresa presenta apposita domanda allo sportello per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, secondo le modalità previste dal titolo II , capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
2. La domanda di cui al comma 1 contiene in particolare le seguenti dichiarazioni :
a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale o indicazione del luogo della principale organizzazione aziendale, se diverso dalla sede legale;
b) generalità del titolare o del legale rappresentante e, se diverso, del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 395/2000 ;
c) generalità dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone e dell’amministratore unico ovvero dei membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente, ai fini di quanto previsto dall’articolo 5 del Sito esternod.lgs. 395/2000 ;
d) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale previsti dal Sito esternod.lgs. 395/2000 ;
e) numero di autobus immatricolati o da immatricolare al servizio di noleggio con conducente, con l’indicazione di tutti i dati identificativi del mezzo e anno di prima immatricolazione;
f) specifica della dotazione di aree di sosta, di depositi o di altre soluzioni tecniche nella disponibilità dell’impresa che costituiscano idoneo ricovero per il parco autobus;
g) iscrizione al registro delle imprese;
h) numero dei soggetti abilitati alla guida e natura giuridica del rapporto di lavoro del personale rientrante nelle categorie di cui all’Sito esternoarticolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
i) possesso, da parte degli addetti preposti alla guida, dei documenti che abilitano alla guida di cui all’Sito esternoarticolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
j) dichiarazione di non essere in possesso di altra autorizzazione.
3. Il requisito della capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera d), è dichiarato facendo riferimento alla documentazione prevista dall’Sito esternoarticolo 6, comma 2 del d.lgs. 395/2000 ovvero al possesso dell’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 3 del d.lgs. 395/2000 rilasciata dalle imprese bancarie, secondo le modalità ivi previste.
Art. 3
- Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al Sito esternod.lgs. 395/2000 (articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008 )
1. La provincia competente provvede alla verifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008 con cadenza triennale e comunque quando, anche sulla base di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi in ordine alla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 Sito esternod.lgs. 395/2000 .
2. La verifica di cui all’articolo 1 avviene con le seguenti modalità:
a) con riferimento ai requisiti dell’onorabilità e dell’idoneità professionale, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod.p.r. 445/00 ;
b) con riferimento al requisito della capacità finanziaria, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti e la relativa documentazione direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle imprese che hanno rilasciato l’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 3, del d.lgs. 395/2000 .
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possono avvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capo I, della l.r. 40/2009 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.