Menù di navigazione

Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288;


Considerato quanto segue


1. è necessario dare attuazione all’articolo 4 della l.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l’infanzia è necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative;


2. dall’esperienza maturata dall’applicazione della normativa in materia è inoltre emersa la necessità di introdurre norme di semplificazione relativamente all’autorizzazione e all’accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessità delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parità di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale;


3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualità e flessibilità dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini;


4. è opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo più presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l’accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini;


5. nell’ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualità e del sistema informativo;


6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell’infanzia, dell’adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme più stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R/2003 ( Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
1) centro dei bambini e dei genitori;
2) centro gioco educativo;
3) nido domiciliare;
c) nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici
1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.
3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.
4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.
6. I comuni definiscono i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.
”.
Art. 4
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r.. 47/R/2003, è aggiunta la seguente lettera:
k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.
”.
Art. 5
1. Il comma 5 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
5. Il nido d’infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2.
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.
”.
Art. 6
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserita la seguente:
b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto
.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a dodici mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
”.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali
1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.
3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.
”.
Art. 8
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunta la seguente:
b bis) pranzo.”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunto il seguente:
2 bis. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.
”.
Art. 9
1. Il comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.
”.
Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunto il seguente:
2 bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.
”.
Art. 11
- Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003è sostituita dalla seguente:
Sezione V
Nido domiciliare
Art. 25
Caratteristiche generali
1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l’educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l’orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.
3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.
Art. 26
Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso
.”.
Art. 12
- Inserimento della Sezione V bis del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente Sezione:
Sezione V bis
Nido aziendale
Art. 26 bis
Standard di base e ricettività
1. Il nido aziendale, di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini
frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
a) all’interno di locali o strutture già esistenti;
b) all’interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all’articolo 26 ter.
7. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.
9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
Art. 26 ter
Nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti
1. Ai nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.
2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all’interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.
4. Se nell’area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
5. Gli spazi di cui all’articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.
6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.
7. L’area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.
8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell’area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l’autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.
”.
Art. 13
- Sostituzione del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Capo II
Regime di autorizzazione e di accreditamento
Sezione I
Autorizzazione al funzionamento
Art. 27
Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento
1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.
2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
Art. 28
Procedimento di autorizzazione
1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica:
a) il progetto educativo;
b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
e) i requisiti soggettivi dell’educatore.
4. L’autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all’articolo 29;
c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
Art. 29
Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al
comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all’anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l’infanzia nell’ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l’infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Sezione II
Accreditamento
Art. 30
Requisiti per l'accreditamento
1. I servizi educativi per l’infanzia per i quali è richiesto l’accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicurano altresì:
a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
d) l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
4. I comuni territorialmente competenti assicurano un’idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all’accreditamento.
6. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.
Art. 31
Disciplina dell’accreditamento
1. L’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.
2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l’autorizzazione al funzionamento contestualmente all’accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.
4. L’accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall’articolo 30 comma 2.
5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.
7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:
a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
c) le modalità di accesso ai servizi;
d) il sistema tariffario;
e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.
Sezione III
Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 32
Vigilanza e controllo dei comuni
1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l’infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l’autorizzazione o per l’accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l’adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell’autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.
Sezione IV
Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
Art. 33
Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti
pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell’immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell’immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.
”.
Art. 14
1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 15
- Modifica della rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole “
non formale
” sono aggiunte le seguenti parole: “
dell’infanzia,
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 35 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole “
educazione non formale
” sono aggiunte le seguenti: “
dell’infanzia,
”.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 36
Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali
1 I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell’educazione degli adolescenti e dei giovani;
c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale,
tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all’educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
”.
Art. 18
- Norme transitorie
1. Le autorizzazioni e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.
2. I comuni possono prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle seguenti disposizioni:
a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;(1)

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R, art. 3.

b) articolo 22, comma 2 bis, introdotto dal presente regolamento.
3. Ai procedimenti di erogazione dei benefìci di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33 come sostituito dal presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.