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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 10
- Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2 l.r. 53/2008)
1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un’attività ricompresa nell’elenco di cui all’allegato A colonna 1.
1 bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.(7)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 7.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:
a) quanto all’anzianità professionale nella stessa attività:
1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;
2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;
c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.