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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, sesto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 19 , e in particolare l’articolo 14 della medesima legge regionale n. 53 del 2001 ;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2009 ;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2009;


Visto il parere della I Commissione – Affari istituzionali, espresso nella seduta del 9 luglio 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 691;


considerato quanto segue:


1. la disciplina regolamentare attuativa della l.r. 53/2001 , oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R, richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione dell’intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 19 ;


2. gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni 2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre più qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per legge o ad assicurare la continuità amministrativa di enti che versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi ordinari; è pertanto cresciuta l’esigenza di una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in fase di promozione e di verifica dell’attività commissariale in funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della Giunta regionale, mentre si è notevolmente ridimensionata l’esigenza di centralizzazione delle medesime attività;


3. è a tal fine necessario prevedere che il procedimento di nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attività di diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria partecipazione dell’assessore e della direzione generale competenti per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di verifica delle attività commissariali, di dichiarazione della cessazione dell’attività commissariale si svolgano sotto la responsabilità della direzione generale medesima;


4. è opportuno procedere alla semplificazione dei procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, primo periodo, della l.r. 53/2001 , come modificato dalla l.r. 19/2008 , prevedendo:


a) che al complesso procedimento di costituzione e di gestione amministrativa dell’elenco dei candidati esterni si sostituisca uno strumento più semplice, consistente nella raccolta delle disponibilità manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti per la nomina siano valutati e accertati nell’unica occasione effettivamente necessaria della nomina;


b) che, per l’identificazione dei requisiti di onorabilità, si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via generale, per le nomine della Regione, di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 ;


c) che non sia più prescritto in via generale il preventivo parere dell’Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario, potendo, all’occorrenza, prevedersi nell’atto di nomina forme specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l.r. 53/2001 ;


5. ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di nomina, è sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di preavviso;


6. è, tuttavia, necessario che la direzione generale della Presidenza svolga alcune attività che per loro natura richiedono di essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilità alla nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti concernenti le anticipazioni di cui all’articolo 9 della l.r. 53/2001 ; predisposizione della relazione al Consiglio regionale; predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle attività commissariali in corso;


7. per il carattere complessivo dell’intervento normativo, è necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 , provvedendo alla sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002;


8. è accolto il parere della Prima Commissione consiliare – Affari istituzionali ed è conseguentemente adeguato il testo del regolamento;


si approva il seguente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.