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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 9
- Cessazione dell'attività commissariale (art. 12)
1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall'atto di nomina o dagli atti aggiuntivi.
2. Il commissario è tenuto a presentare una relazione finale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all'articolo 9 della l.r. 53/2001 , sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti.
3. Relativamente ai commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, la direzione generale competente per materia propone al Presidente della Giunta regionale l'atto di dichiarazione della cessazione dell'attività commissariale. Analoga procedura è adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito. La dichiarazione di cessazione:
a) dà atto che l’incarico a suo tempo affidato è concluso;
b) indica i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, qualora l'atto di nomina non abbia disposto in merito. Indica altresì gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.
4. La cessazione dell'attività commissariale può essere dichiarata d'ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.