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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 8
- Vigilanza sulle attività commissariali (art. 8, commi 10 e 11)
1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione generale competente per materia, con cadenza periodica indicata nell'atto di nomina, una relazione sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per i commissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione è indicato, altresì, lo stato cui è pervenuto il relativo procedimento amministrativo.
2. La direzione generale può formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario è tenuto a dare tempestiva risposta. Nell'ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza è necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito.
3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.
4. La vigilanza sulle attività commissariali di competenza di altri organi è esercitata dall'organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalità stabilite nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.