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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 7
- Indennità e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e)
1. L'organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, può stabilire che sia attribuita al commissario una indennità, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 53/2001 . Se è stabilita, l'indennità è sempre forfetaria. L'atto di nomina può motivatamente rinviare la determinazione dell'indennità al momento della dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale.
2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell'indennità, l'indennità può essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando è prevista una durata dell'incarico superiore a sessanta giorni.
3. L'eventuale proroga dell'attività commissariale non comporta l'automatico adeguamento dell'indennità.
4. Se è stabilita l'indennità, questa può essere determinata rinviando alla misura, per l'intero o in percentuale, dell'indennità o del corrispettivo previsto per l'organo sostituito. Se l'organo sostituito percepisce una indennità o un corrispettivo, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo dell’organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell’anno precedente. A tal fine non è rilevante l'esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell'organo sostituito. Il limite massimo dell’indennità del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all’indennità o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall’organo sostituto.
5. Se la sostituzione riguarda una pluralità di organi o organi collegiali, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo più elevati, riferiti all'organo monocratico sostituito ovvero al componente dell'organo collegiale che percepisce l'indennità o il corrispettivo più elevati.
6. Le variazioni delle indennità o dei corrispettivi dell'organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l'automatico adeguamento dell'indennità del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell'indennità è consentito solo se espressamente stabilito nell'atto di nomina; in ogni caso, l'atto di nomina non può stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell'attività commissariale.
7. Quando il commissario è stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della l.r. 53/2001 , alla prosecuzione dell'attività commissariale, l'indennità può essere determinata, in misura forfetaria, anziché ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell'intervento o dell'opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa è assunta a riferimento la previsione del costo dell'intervento o dell'opera, indicata nella richiesta di commissariamento.
8. Se l'organo competente alla nomina ritiene di determinare l'indennità ai sensi del comma 7, l'indennità è calcolata secondo le seguenti percentuali:
a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell'otto per cento dell'importo;
b) per la parte dell'importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell'uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima.
9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere già avviati, il costo di riferimento è desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere già realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue.
10. Quando l'organo sostituito non percepisce indennità o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l'indennità del commissario, se stabilita, è determinata in cifra fissa.
11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se è stabilita l'indennità, questa non può essere inferiore a 200,00 euro né superiore a 200.000,00 euro.
12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l'organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennità per l'incarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.