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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 4
- Nomina del commissario (artt. 5, 10, 14)
1. Salve diverse disposizioni di legge, l'organo competente provvede alla nomina del commissario con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono effettuate su proposta dell’assessore competente per materia.
3. I commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti (1)

Parola soppressa con Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 49/R.

tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche. Prima di procedere alla nomina, l’assessore competente per materia acquisisce il parere del CTD, che accerta se le attività e le funzioni regionali da svolgere mediante l'attività commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali.
3bis. ] In mancanza di personale di qualifica dirigenziale ai sensi del comma 3, i commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti tra soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione o esperienza amministrativa. (2)

Comma aggiunto con Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 49/R.

4. Prima di effettuare la nomina, la direzione generale competente in materia provvede:
a) ad acquisire l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
b) ad accertare che il soggetto cui conferire l'incarico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
c) ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, relativa alla sussistenza, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2;
d) ad acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 53/2001 , nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione;
e) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione gli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. 53/2001 , nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente dell'amministrazione regionale;
f) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l'organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi.
5. Se sussiste urgenza a provvedere, l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e l'acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 4 sono effettuati entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. In tal caso, l'atto di nomina può rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell'incarico connessi alle verifiche suddette.
6. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, comprese quelle rese in occasione della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo 3, è avviata, ai sensi di legge, dalla direzione generale competente per materia, prima di procedere alla nomina. Per i soggetti di cui all’articolo 3, la verifica relativa alle esperienze professionali e alle cariche o agli incarichi ricoperti può essere limitata ai requisiti ritenuti congrui ai fini della nomina. In caso di urgenza le verifiche sono avviate entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina.
7. Nell'atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all'articolo 5 della l.r. 53/2001 , nonché:
a) il presupposto di legge per la nomina del commissario;
b) l'inadempimento o la irregolarità riscontrati;
c) gli estremi dell'avvenuta diffida o del preavviso, e il termine di scadenza decorso;
d) l'avvenuta accettazione dell'incarico commissariale da parte dell'interessato;
e) le modalità di comunicazione dell'atto di nomina all'ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.
8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 53/2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell'articolo medesimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.