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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 3
- Disponibilità di soggetti esterni alla nomina a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)
1. Al fine di consentire il più celere svolgimento dei procedimenti di nomina, i soggetti esterni alla Regione possono dichiarare preventivamente la propria disponibilità ad essere nominati commissari.
2. La dichiarazione di disponibilità alla nomina di commissario è inviata alla direzione generale della Presidenza. La dichiarazione contiene i dati anagrafici e di residenza dell’interessato. La dichiarazione contiene altresì, sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti elementi:
a) titolo di studio e esperienze professionali;
b) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a verifica di veridicità, da parte della direzione generale competente per materia, in occasione del procedimento di nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 6.
4. Presso la direzione generale della Presidenza è tenuto ed aggiornato, in formato cartaceo o elettronico, l’elenco dei soggetti che hanno dato la propria disponibilità alla nomina a commissario.
5. Dell’elenco fanno parte anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti nell’elenco già costituito ai sensi del regolamento approvato al Presidente della Giunta regionale con d.p.g.r. n. 4/R del 2002.
6. Nell’elenco sono riportati i seguenti dati, relativi a ciascun soggetto:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) titolo di studio e esperienze professionali;
d) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.
7. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi del presente regolamento secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.
8. I soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina a commissario possono in ogni tempo comunicare eventuali variazioni dei propri dati o chiederne la cancellazione.
9. Si procede altresì alla cancellazione dei dati quando viene accertata, in fase di verifica, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2.
10. I dati possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla l.r. 53/2001 .
11. Sul sito web della Giunta regionale è reso disponibile al pubblico il modello-tipo di presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.