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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 2
- Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3)
1. Il provvedimento di nomina dà atto, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 53/2001 , della qualificazione professionale o dell’esperienza amministrativa del soggetto nominato commissario, avuto riguardo al titolo di studio conseguito, alle esperienze professionali svolte o in corso, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.
2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere requisiti di onorabilità. Ricorrono i requisiti di onorabilità in caso di assenza delle medesime cause di esclusione di cui all’ articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Non può essere nominato chi è stato a suo tempo revocato dall’incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.