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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 10
- Anticipazioni (art. 9)
1. La direzione generale della Presidenza, previa richiesta del direttore della direzione generale competente per materia, può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all'articolo 9 della l.r. 53/2001 quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l'ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.
2. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall'articolo 13, comma 6, della l.r. 53/2001 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.