Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art.7
- Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche
1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono “problematiche di versante” le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine superiore a quella individuata in base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.