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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.7
- Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche
1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono “problematiche di versante” le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine superiore a quella individuata in base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.

Note del Redattore:

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Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.