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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.5
- Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura regionale competente effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 4 senza esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del preavviso, rilascia all’interessato attestazione di avvenuto deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è inviata al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005 , l’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.