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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.2
- Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli stessi è sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 3.
4. Affinché la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell’Sito esternoarticolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia già stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all’Sito esternoarticolo 65 del d.p.r.380/2001 , secondo le modalità ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67, comma 1 del d.p.r.380/2001 , sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto autorizzato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.