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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.15
- Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalità della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonché le modalità di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti.
2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all’articolo 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105 quater, comma 2.
3. Successivamente all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 1, la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto è inviata, a cura dell’interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.