Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art. 13
- Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria
1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005 , sono assoggettati obbligatoriamente a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’
articolo 83 del d.p.r. 380/2001 .

2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di riparazione così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’
articolo 83 del d.p.r. 380/2001 .

3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e rilevante, è riportato nell’allegato A del presente regolamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.