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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art. 13
- Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria
1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005 , sono assoggettati obbligatoriamente a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di riparazione così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e rilevante, è riportato nell’allegato A del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.