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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 12
- Inserimento dell’articolo 21 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Controlli nei procedimenti contrattuali
1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività, i controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 38 della legge, possono essere effettuati dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal Consiglio regionale mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita dall’amministrazione regionale.
2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità, l’indicazione dei certificati acquisiti, l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso ad essi ove necessario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.