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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi
1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.
2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all’articolo 32.
3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 32 e l’affidamento è condizionato risolutivamente all’esito degli stessi.
4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.