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Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 3 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Visto, in particolare, l’articolo 9 della medesima l.r. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;


Visto il comma 2 del citato articolo 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici nonché nei prestiti, tra l’altro, per l’avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorità per gli studi interprofessionali;


Visto il comma 5 del medesimo articolo 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle “modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l’accesso delle donne al fondo”, “nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359;


Considerato quanto segue:


1. l’obbligo di attuare l’articolo 9 comma n. 5 della l.r. 73/2008 ;


2. la necessità conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall’art. 9 della l.r. 73/2008 ;


3. l’esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonché la natura, l’ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;


4. la specifica necessità, stante il tenore del citato comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 , di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali;


5. la necessità generale di individuare l’ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale;


6. l’esigenza di stabilire le modalità di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operatività al fondo;


7. l’esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;


8. la necessità di precisare individuare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;


9. l’esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attività e della valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o integrazioni;


10. la conseguente necessità di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operatività e funzionalità al fondo;


11. l’esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in vigore del regolamento;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- (Soggetti beneficiari della garanzia)
1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, (10)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 1.

e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
b) professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche. (21)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R, art. 1.

1 bis. Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana. (1)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 1.

1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana. (11)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 1.

Art. 2
- (Oggetto, natura e misura della garanzia)
1. La garanzia di cui all'articolo 1 (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

è fornita per prestiti:
a) d’onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l’acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge;
b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge.
b bis) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge. (2)

Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d). (13)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

5. Nei limiti (15)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista, dell'Ordine, Collegio od associazione professionale; (4)

Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

l’ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.
6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4500,00 euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 25.000,00 euro (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R, art. 2.

per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana (16)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

;
c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

7. La garanzia può essere richiesta:
a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all’aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3.
Art. 3
- (Individuazione e obblighi del soggetto gestore)
1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall’atto di affidamento. (17)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 3.

3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all’osservanza del presente regolamento;
b) stabiliti dall’atto di affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.
Art. 4
- (Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia)(18)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 4.

1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- (Variazioni e controlli)
1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all’operazione garantita.
2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.
Art. 7
- (Limite di intervento del fondo)
1. Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.
2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 8
- (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 è stabilità nella misura del 25 per cento.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 5.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.