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Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 2
- (Oggetto, natura e misura della garanzia)
1. La garanzia di cui all'articolo 1 (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

è fornita per prestiti:
a) d’onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l’acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge;
b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge.
b bis) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge. (2)

Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d). (13)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

5. Nei limiti (15)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista, dell'Ordine, Collegio od associazione professionale; (4)

Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

l’ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.
6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4500,00 euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 25.000,00 euro (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R, art. 2.

per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana (16)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 2.

;
c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 2.

7. La garanzia può essere richiesta:
a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all’aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3.

Note del Redattore:

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 5.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.