Menù di navigazione

Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”) ed in particolare l’articolo 9;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29/01/2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 16/03/2009;


Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso nella seduta del 01/04/2009;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 20/03/2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n. 293;


considerato quanto segue:


1. per garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio della Regione e la qualità della promozione del territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a rispettare gli standards minimi di qualità;


2. la disciplina uniforme della gestione della strada da parte dei comitati è considerata una priorità per la realizzazione delle finalità della legge, è necessario pertanto introdurre l’adozione da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione;


3. al fine di garantire la trasparenza ed un più efficace controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per la elaborazione del regolamento di gestione;


4. l’immagine uniforme e coordinata di tutte le strade riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalità principali della legge, pertanto è necessario definire con apposito atto il logo-cornice e stabilire l’installazione della segnaletica lungo tutto il percorso;


si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.