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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009

Art. 8
- Regolamento per la gestione della strada
1. Il comitato promotore adotta il regolamento per la gestione della strada. Il regolamento prevede:
a) la descrizione dei prodotti della strada;
b) le modalità di adesione e di esclusione;
c) la definizione degli standards minimi di qualità previsti dall’articolo 2;
d) l'impegno a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità previsti agli articoli 2, 3 e 4;
e) l'obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti;
f) l'obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
g) le modalità di gestione degli spazi espositivi;
h) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.