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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009

Art. 4
- Standards minimi di qualità dell'attività degli enti locali
1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall'itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) svolgere un'attività di comunicazione e promozione della strada;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.