Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO III
- Della concessione di coltivazione del giacimento
Art. 17
- Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C.
2. Le istanze sono, altresì, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato D.
3. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche
Art. 18
- Denominazione convenzionale della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di concessione indica la denominazione convenzionale del giacimento.
2. Il comune verifica che la denominazione scelta dal richiedente non rappresenti caso di omonimia con altra concessione o permesso di ricerca già esistente in Toscana. La stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Art. 19
- Contenuto della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. Il provvedimento comunale relativo alla concessione di coltivazione contiene, oltre a quanto previsto dall’articolo 15 della l. r. 38/2004 , i seguenti elementi:
a) la planimetria e il verbale di delimitazione dell’area di concessione;
b) il programma generale di coltivazione;
c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d’ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
d) la convenzione stipulata fra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l.r. 38/2004 .
Art. 20
- Perimetrazione dell’area di concessione(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area di concessione è delimitata in campagna da vertici monumentati in maniera permanente, ben visibili e con indicati il nome della concessione e il numero del vertice. I lati che uniscono i vertici seguono preferibilmente limiti fisici ben riconoscibili sul terreno o, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.