Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 31
- Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata
allo SUAP del (111) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.
3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7. 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall’articolo 2 della l. 574/1996.